Ecco come non sbagliare

Come già ampiamente descritto negli articoli dedicati al Servizio di prevenzione e protezione, la Sorveglianza sanitaria, regolamentata dal D. Lgs 81/08, viene programmata ed effettuata dal medico competente. Al termine della sorveglianza sanitaria il medico competente esprime un giudizio, inerente alla mansione che il lavoratore è tenuto a svolgere, di: idoneità, idoneità parziale, specificando prescrizioni e/o limitazioni, temporanee o permanenti oppure di inidoneità che può essere temporanea o permanente. Tale giudizio viene consegnato al lavoratore e al datore di lavoro.

Chi, come e quando può fare ricorso contro il parere del medico competente

L’art. 41 comma 9 del D. Lgs 81/08 prevede il ricorso contro il parere del medico competente, qualunque sia il giudizio espresso. Possono avvalersi di tale diritto sia il lavoratore che il datore di lavoro qualora non fossero d’accordo con il giudizio espresso dal medico competente. Il soggetto interessato al ricorso deve presentare domanda entro trenta giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione scritta, presso il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) della zona di appartenenza. Il ricorso non prevede nessuna spesa economica.

La domanda di ricorso oltre al modulo specifico (reperibile direttamente presso il SPSAL o scaricabile on line) deve contenere il giudizio espresso dal medico competente e la documentazione sanitaria scaturita dalla sorveglianza sanitaria. Essa può essere inviata in raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata a mano presso il SPSAL.

Ruolo del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro in caso di ricorso

Il SPSAL protocolla la domanda ricevuta e informa dell’avvio del procedimento il datore di lavoro, il medico competente e il lavoratore e successivamente esegue la visita medica collegiale. Può richiedere altre indagini diagnostiche e/o visite specialistiche oppure eseguire controlli sul luogo di lavoro, oltre che a valutare la documentazione inerente alla sorveglianza sanitaria adottata dall’azienda. Al termine si esprime con un giudizio inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al lavoratore, al datore di lavoro e al medico competente, che può essere di conferma, revoca o modifica rispetto a quello dato dal medico competente.

Continueremo nei prossimi articoli ad analizzare altri aspetti fondamentali che regolano e tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di Dott. Emilio Muscettola

Infermiere, appassionato di questioni sindacali e web-writer.