La Sorveglianza Sanitaria viene definita nell’ Art.41 del D.Lgs 81/08 (Testo Unico). Si tratta di un insieme di attività effettuate dal medico competente, finalizzate a tutelare i lavoratori dipendenti di un’azienda che sono soggetti a rischi per la loro salute, relativi alla mansione che essi esercitano. I rischi professionali a cui sono esposti i lavoratori sono principalmente di natura chimica, fisica e biologica. Qualora siano presenti questi rischi, il datore di lavoro è tenuto obbligatoriamente ad attivare la sorveglianza sanitaria. Nei casi in cui non fosse obbligatoria, può comunque essere richiesta del lavoratore previa verifica del medico competente sul rischio professionale correlato riferito.
La sorveglianza sanitaria sostanzialmente è una valutazione fatta dal medico competente, che basandosi sugli esiti delle visite mediche, degli esami clinici, biologici e strumentali eseguiti, esprime un giudizio di idoneità o meno del lavoratore nello svolgere l’attività lavorativa. A seconda del giudizio espresso dal medico competente il lavoratore può risultare rispetto alla propria mansione: Idoneo; Idoneo parzialmente, temporaneamente o permanentemente, con limitazioni o prescrizioni; oppure Non Idoneo temporaneamente; Non Idoneo Pemanentemente. Qualora un lavoratore non sia più idoneo nello svolgere la propria mansione, il datore di lavoro ove possibile, deve assegnare una nuova mansione che sia compatibile con la sua condizione di salute, senza modificare la qualifica professionale e retributiva originari del dipendente.
Le visite mediche inerenti alla sorveglianza sanitaria sono: visita medica preventiva per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione destinata; visita medica periodica; visita medica su richiesta del lavoratore; visita medica in caso di cambio mansione del lavoratore; visita medica in caso di cessazione del rapporto di lavoro; visita medica preventiva alla ripresa del lavoro dopo assenza di durata superiore a 60 giorni continuativi, dovuti a malattia o infortunio. Il lavoratore è obbligato a sottoporsi alle visite previste dalla Sorveglianza Sanitaria. Nel caso in cui il lavoratore non sia d’accordo sul giudizio espresso dal medico competente, può fare ricorso entra trenta giorni dalla data in cui riceve la comunicazione scritta, all’organo di vigilanza territoriale competente.