Sulla sicurezza non si scherza

In questo articolo andremo ad analizzare la parte più importante e cruciale su cui si fonda il D.Lgs 81/2008 Servizio di prevenzione e protezione (SPP): la prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro e il Documento Valutazione dei Rischi. Il SPP come già descritto nell’articolo dedicato è l’insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati ad eseguire attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Le attività di prevenzione e protenzione che vengono eseguite sono finalizzate ad identificare e valutare tutti i rischi che sono presenti in azienda. Questi rischi vengono redatti in un documento ufficiale denominato appunto Documento Valutazione dei Rischi (DVR).

Cos’è il DVR e da chi viene redatto

Gli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/08 ed il successivo 106/09, regolamentano rispettivamente: gli obblighi del datore di lavoro,  l’oggetto e la modalità di effettuazione della valutazione dei rischi. Da questi si può sintetizzare che:

Il DVR è l’insieme di tutti i rischi valutati ed idendificati nei luoghi di lavoro a cui i lavoratori sono esposti, compresi anche quelli collegati allo stress-lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di età, genere e luogo di provenienza. Esso deve contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti rischi rilevati, specificandone i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • le misure di prevenzione e protezione adottate e i dispositivi di protezione individuali utilizzati;
  • un programma di accorgimenti adottati per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
  • i soggetti in possesso di specifiche competenze e ruoli, che devono provvere all’attuazione delle procedure di sicurezza individuate;
  • assegnazione di mansioni che espongono a rischi specicifi a lavoratori con riconosciuta capacità e specifica esperienza professionale, con adeguato addestramento e formazione.

In caso di modifiche sostanziali dei processi produttivi o organizzativi dell’azienda, di problematiche significative di salute riscontrate dalla sorveglianza sanitaria o dalle indagini tecniche eseguite, di episodi di infortuni, la valutazione dei rischi va rielaborata entro 30 giorni dall’evento riscontrato.

Sono esenti dall’elaborazione del DVR i liberi professionisti, ditte individuali e aziende con un solo socio che non siano snc o ss e le imprese famigliari.

Il Datore di lavoro/Dirigente ha l’obbligo indelegabile di eseguire  la  valutazione  di  tutti i  rischi  presenti in azienda e di elaborare il Documento Valutazione dei Rischi.

Il DVR viene redatto in stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato dal Datore di lavoro (altro obbligo inderogabile), dal Medico Competente e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in quanto il ruolo che ognuno di loro svolge nell’azienda è finalizzato al controllo e al miglioramento della prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro. Il DVR va custodito in azienda in forma cartacea o su supporto informatico e deve essere munito di data certa, attestata dalle rispettive firme del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione, del Medico Competente e del Rappresentante dei lavoratori. Va comunque ribadito che chi risponde legalmente sul DVR è comunque il Datore di lavoro/Dirigente.

Da questi fondamentali articoli nasce il complesso sistema che regola il Servizio di Prevenzione e Protezione, eleborato per garantire un controllo costante ed efficace al fine di tutelare tutti i lavoratori.

Di Dott. Emilio Muscettola

Infermiere, appassionato di questioni sindacali e web-writer.